Ordinanza — n. 28032/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEKVZADZE DAVID nato il 06/02/1984 DATO KHABYLIANI nato il 06/02/1988 DZADZAMIA MIKHEIL nato il 20/07/1974 TEIMYRAZ JOSELIARI nato il 26/01/1986 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Lekvzadze David, Dato khabyliani, Dzadzamia Mikheil e Teimyraz Joseliari ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale gli imputati erano stati riconosciuti responsabili del reato di furto pluriaggravato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28032/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la configurabilità dell'aggravante di cui all'ad 625 n.5 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, è smentito dalle risultanze processuali come correttamente valutate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEKVZADZE DAVID nato il 06/02/1984 DATO KHABYLIANI nato il 06/02/1988 DZADZAMIA MIKHEIL nato il 20/07/1974 TEIMYRAZ JOSELIARI nato il 26/01/1986 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Lekvzadze David, Dato khabyliani, Dzadzamia Mikheil e Teimyraz Joseliari ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale gli imputati erano stati riconosciuti responsabili del reato di furto pluriaggravato;
Rilevato che il difensore degli imputati ha depositato memoria; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionali in riferimento al travisamento della prova dichiarativa, è manifestamente infondato posto che dalla lettura del verbale di udienza emerge che il teste ha riferito di aver visto all'interno del negozio quattro persone, come riportato dal giudice d'appello nella motivazione; Ritenuto che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso - come quello di specie- di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la configurabilità dell'aggravante di cui all'ad 625 n.5 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, è smentito dalle risultanze processuali come correttamente valutate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis