Ordinanza — n. 28031/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MALISHAVA DAREJAN nato il 18/06/1978 TSULAIA RUSLAN nato il 14/10/1977 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Malishava Darejan e Tsulaia Ruslan ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale gli imputati erano stati riconosciuti responsabili del reato previsto dall'art. 497 bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamentano vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 497 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28031/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MALISHAVA DAREJAN nato il 18/06/1978 TSULAIA RUSLAN nato il 14/10/1977 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Malishava Darejan e Tsulaia Ruslan ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale gli imputati erano stati riconosciuti responsabili del reato previsto dall'art. 497 bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamentano vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, inoltre, che, per giurisprudenza consolidata, nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020 Rv. 278373) Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il Consigli nsor