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Ordinanza — n. 28029/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses plea bargain appeal as inadmissible due to lack of statutory grounds under Art. 448.2-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28029/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible without procedural formalities. The appellant, Debar Valentino Alex, challenged the sentence but failed to cite the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected and the appellant ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals lacking these grounds are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal Code of Criminal Procedure statutory grounds court costs and fine opposizione al precetto esecutivo asserzione difendibile alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa; Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Law n. 103 of 2017
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBAR VALENTINO ALEX nato a CUNEO il 14/02/1981 avverso la sentenza del 25/06/2021 del GIP TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle7171 udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Debar Valentino Alex ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa; Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il Consigli e este sore Il Presidente