Ordinanza — n. 28027/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MEDOU (CUI 05TRNXW) nato il 11/12/2003 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINO(dato avviso alle 1221.2«ti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che DIOP MEDOU (CUI 05TRNXW) ricorre, con atto sottoscritto personalmente, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, con la quale è stata confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato ed è stata applicata la pena concordata con il Procuratore Generale ex art. 599 bis cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28027/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, altresì, che il ricorso è sostanzialmente privo di motivi di doglianza ed è stato proposto avverso sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MEDOU (CUI 05TRNXW) nato il 11/12/2003 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINO(dato avviso alle 1221.2«ti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che DIOP MEDOU (CUI 05TRNXW) ricorre, con atto sottoscritto personalmente, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, con la quale è stata confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato ed è stata applicata la pena concordata con il Procuratore Generale ex art. 599 bis cod. proc. pen.;
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010);
Considerato, altresì, che il ricorso è sostanzialmente privo di motivi di doglianza ed è stato proposto avverso sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec