Ordinanza — n. 28026/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRERILLO ANTONIO nato a TORINO il 12/01/1959 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Mastrerillo Antonio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato è stato riconosciuto responsabile del reato di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamentano vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è generico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28026/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRERILLO ANTONIO nato a TORINO il 12/01/1959 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Mastrerillo Antonio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato è stato riconosciuto responsabile del reato di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamentano vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è generico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il Consi stensore Il Presid