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Ordinanza — n. 28023/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments were already rejected by lower court with correct legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28023/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Curta Petru Pavel inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already rejected Pavel's arguments regarding aggravated theft, and the appellate court confirmed this decision without new grounds. The Supreme Court found the appeal's three grounds to be mere reproductions of issues previously and correctly dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 2, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 2, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grounds aggravated theft Corte di Cassazione procedural costs confirmed conviction legal reasoning prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 2, n. 2 c.p.p.
Art. 360, c. 2, n. 3 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTA PETRU PAVEL nato il 18/10/1987 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che CURTA PETRU PAVEL ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Ritenuto che i tre motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2