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Ordinanza — n. 28021/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for procedural and substantive errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28021/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gheorghe Valentin Ali inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for evidence admissibility and factual re-evaluation, but the court found these claims merely repetitive of previously rejected arguments. The decision relied on established principles regarding the right to defend oneself and the discretion of the trial judge in sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 625 n. 2 cod. pen.; The appeal is inadmissible when it attempts to reconstruct facts using criteria different from those of the trial judge or contests discretionary sentencing without logical flaws.

Parole chiave

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aggravated theft conviction inadmissible appeal right to defend oneself discretionary sentencing procedural nullity reato a distanza luogo del reato peggioramento del danno alla salute

Disposizioni normative citate

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Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU
pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art.
Art. 111, comma 2, della Costituzione
d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
261186); Ritenuto che le doglianze sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. sono generiche, versate in fatto e manifestamente infondate, giacché, come evidenzia lo stesso ricorrente, è stato rimosso il dispositivo antitaccheggio dello zaino rubato (Sez.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
261186); Ritenuto che le doglianze sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.
Artt. 132 e 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 16976 del 12/02/2020
111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5 n. 16976 del 12/02/2020 -dep.
Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014
Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014 - dep.
Sez. 5, Sentenza n. 33898 del 12/06/2017
sono generiche, versate in fatto e manifestamente infondate, giacché, come evidenzia lo stesso ricorrente, è stato rimosso il dispositivo antitaccheggio dello zaino rubato (Sez. 5, Sentenza n. 33898 del 12/06/2017, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGHE VALENTIN ALI nato il 04/06/1981 avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che GHEORGHE VALENTIN ALI ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la legittimità della ordinanza istruttoria del giudice di primo grado e la mancata assunzione di una prova indicata come "decisiva", è manifestamente infondato perché la revoca dell'ordinanza ammissiva di prove della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5 n. 16976 del 12/02/2020 -dep. 04/06/2020- Rv. 279166, in una fattispecie in cui la revoca dei testi della difesa e della parte civile era stata implicitamente disposta con la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato giacché nella specie, sebbene sia stata monitorata in parte la azione furtiva in essere, il conseguente intervento difensivo non è avvenuto "in continenti", impedendo la consumazione del delitto di furto, avendo l'agente conseguito, anche se momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (arg.

Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014 - dep. 16/12/2014- Rv. 261186); Ritenuto che le doglianze sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. sono generiche, versate in fatto e manifestamente infondate, giacché, come evidenzia lo stesso ricorrente, è stato rimosso il dispositivo antitaccheggio dello zaino rubato (Sez. 5, Sentenza n. 33898 del 12/06/2017, Rv. 270478); Considerato che le doglianze con le quali si contesta il diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre a essere manifestamente infondate (tenuto conto del valore complessivo della merce sottratta), tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;

Considerato che il motivo, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3 della sentenza), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della