Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28020/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28020/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28020/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARRA FABIO nato a MESSINA il 02/04/1978 PULEO ANTONIO nato a SPADAFORA il 04/02/1970 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Fabio Marra ed Antonio Puleo avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 21 aprile 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato loro ascritto ai sensi dell'art. 479 cod. pen.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 479 cod. pen; Ordinanza — n. 28020/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che i ricorsi debba essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione difetto di motivazione gravi motivi motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 479 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARRA FABIO nato a MESSINA il 02/04/1978 PULEO ANTONIO nato a SPADAFORA il 04/02/1970 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Fabio Marra ed Antonio Puleo avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 21 aprile 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato loro ascritto ai sensi dell'art. 479 cod. pen.;

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, entrambi, alla valutazione del compendio probatorio ed alla misura della pena; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità dei ricorrenti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (si legga da pagina 4 dell'impugnata sentenza); Considerato che i motivi relativi alla misura della pena sono manifestamente infondati posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;

Ritenuto pertanto che i ricorsi debba essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2