Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27867/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal and factual grounds in the request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27867/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Stola inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal concerned a defect in reasoning regarding the legal qualification of facts, but it failed to meet the requirement of stating specific requests supported by legal arguments and factual data. Consequently, the court ruled that the appeal was merely an assertion without the necessary substantiation required for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must be declared inadmissible if it fails to specify the requests and the corresponding legal and factual grounds, reducing it to a mere assertion.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal defect in reasoning legal qualification specific requests procedural costs Cassazione ordinanza substantiation requirement motivi validi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da STOLA ANTONIO, nato a Taranto il 04/07/1990 avverso la sentenza del 11/02/2022 della Corte d'appello di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, non si coniuga alla enunciazione dì specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, risolvendosi in una mera enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/