Italian court dismisses appeal as generic and unfounded, citing lack of essential correlation and proper sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bianchetto Ugo inadmissible, ruling that his arguments were generic and unsupported. The court found the defense's claims regarding the lack of correlation between charges and the judgment, as well as uncertainties about the date of the offense, did not affect the essential core of the accusation. Furthermore, the appellate judge correctly identified the location of the offense and properly motivated the denial of mitigating circumstances and the final sentence based on the defendant's lack of favorable elements and conduct characterized by unscrupulousness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are generic and unfounded, particularly when the alleged lack of correlation between the charge and the judgment does not impact the essential core of the accusation, and when the sentencing is properly motivated based on the absence of favorable elements and the gravity of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bianchetto Ugo, nato a Orio il 16/08/1962 avverso la sentenza del 01/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso , oltre che generici, sono manifestamente infondati: in particolare, quanto all'asserito difetto di correlazione fra imputazione e sentenza, l'incertezza di cui si duole la difesa circa la data del fatto riportata in sentenza non risulta idonea a incidere sul nucleo essenziale dell'addebito; sotto diverso profilo il giudice del gravame non ha errato nella individuazione del luogo del fatto, in quanto il riferimento alla località di Oria attiene esclusivamente al luogo in cui l'imputato è stato rinvenuto allorché si era allontanato dal luogo di detenzione domiciliare.
Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il quantum della pena irrogato, sono stati debitamente motivati, con riferimento alla mancata individuazione da parte della difesa di elementi favorevoli nonché alla gravità della condotta, connotata da spregiudicatezza e irriverenza"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec