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Ordinanza — n. 27863/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded challenge to lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27863/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Besic Adnan inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was merely apparent and generic, but the court found this objection manifestly unfounded. The decision rests on the finding that the contested judgment demonstrated linear and coherent logic based on an exhaustive review of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the contested judgment is logically coherent and the appellant's challenge is manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded logical coherence procedural costs Cassa delle ammende motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Besic Adnan, nato in Jugoslavia il 18/11/1977 avverso la sentenza del 18/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta la motivazione, considerata meramente apparente, oltre che generico, è manifestamente infondato, giacché la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/