Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as ground is repetitive and lacks merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Zito Luigi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code regarding recidivism, but the court found this ground repetitive of arguments already adequately examined by the trial judge. Furthermore, the court determined the claim was manifestly unfounded because specific recidivism bars the application of the exclusion clause and generic mitigating circumstances are irrelevant to it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The ground of appeal alleging non-application of the exclusion clause for specific recidivism is inadmissible in cassation if it is a reproduction of arguments already properly examined by the court of first instance and is manifestly unfounded due to the incompatibility of specific recidivism with the exclusion clause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Zito Luigi, nato a Ortona il 25/07/1943 avverso la sentenza del 26/01/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente all'omessa applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato che tale motivo appare, altresì, manifestamente infondato, sotto il profilo, da un lato, del risultare ostativo all'applicazione di detta causa di esclusione della punibilità il riconoscimento della recidiva reiterata specifica (cfr. Sez. 5 n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250) e, dall'altro lato, dell'irrilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. dell'avvenuta applicazione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01