Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of non-prosecution cause under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied upon was the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued for this cause, but the lower court had already thoroughly examined and rejected similar arguments regarding the flight circumstances and specific prior records. The supreme court ruled that such grounds are not admissible in a legality proceeding as they duplicate issues already properly evaluated by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The ground of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code is not admissible in a legality proceeding when it reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bianco Vincenzo nato a Patti il 19/07/1979 avverso la sentenza del 25/09/2020 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha congruamente valutato le circostanze della condotta di fuga tenuta al momento del controllo e la sussistenza di precedenti specifici;
Considerato, altresì, che, in presenza di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi è irrilevante la decorrenza del termine di prescrizione dopo l'emissione della sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decis