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Ordinanza — n. 27854/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27854/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Franco Navone inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Navone argued against the Second Instance Court's judgment based on factual grievances and a request for alternative evidence evaluation, which the court found to be non-legal complaints. The court rejected these arguments as they lacked logical foundation and did not meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of mere factual complaints or requests for alternative evidence evaluation that are not manifestly illogical and conform to binding jurisprudence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints alternative evidence evaluation non-legal arguments procedural costs award accollo delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.c.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da NAVONE FRANCO, nato a Torino il 16/05/1951 avverso la sentenza del 03/11/2021 della Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso oltre che generico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il