Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27852/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and excessive penalty grounds as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27852/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by WAKIL YOUSSEF inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism, leading to an excessive sentence, but the appellate court had already adequately addressed the existence of recidivism and granted generic mitigating circumstances. The Supreme Court rejected the claim as manifestly unfounded because the first instance judgment sufficiently reasoned on the facts and applied the law correctly.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court has adequately argued the existence of recidivism and granted mitigating circumstances with equivalent judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeal recidivism exclusion excessive penalty claim inadmissible appeal procedural costs award revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da WAKIL YOUSSEF, nato in Marocco il 12/01/1985 avverso la sentenza del 30/09/2021 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva e quindi all'eccessività della pena è manifestamente infondato avendo la Corte argomentato, sinteticamente ma adeguatamente, sulla sussistenza della medesima ed avendo, peraltro, concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0