Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism and dangerous flight as inadmissible due to merit court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Crovi Joselito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the claim regarding the crime of dangerous flight, noting that the lower court already thoroughly examined and dismissed these arguments with correct legal reasoning. Furthermore, the appeal challenging the finding of recidivism was deemed manifestly unfounded given the extensive arguments presented by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: Appeals in cassation are inadmissible when they reproduce issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments, or when they contest findings of recidivism without sufficient grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Crovi Joselito, nato a Dolo il 01/08/1985 avverso la sentenza del 23/09/2021 emessa dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che hanno ritenuto la sussistenza del reato in presenza di una condotta di fuga pericolosa per gli agenti e gli utenti della strada;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte ampiamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso