Cassation court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing merits already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ziraoui Aymen inadmissible because its arguments merely reproduced issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant challenged the sentencing regarding the increase for continued commission of the more serious crime and the application of recidivism based on violent conduct. The court ruled that since the lower judge correctly applied the legal mechanisms and facts, the appeal offered no new grounds for review under the principle of admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds or legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ziraoui Aymen, nato in Tunisia il 12/09/1975 avverso la sentenza del 09/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, in particolare, che il giudice del gravame ha correttamente applicato l'aumento per la continuazione sul reato più grave punito con pena detentiva, tenuto conto del genere di pena prevista per il reato satellite di minaccia semplice (Sez. U n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751) mediante il meccanismo del ragguaglio alla prevista pena pecuniaria (v. pag. 2); Ritenuto altresì che, con riferimento all'applicazione della recidiva, ha motivato adeguatamente, rilevando il carattere violento del contegno tenuto dall'imputato e valutandolo unitamente ai precedenti penali dello stesso, onde valutarne la pericolosità sociale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de