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Ordinanza — n. 27848/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of formal legal representation and personal declaration of intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27848/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Kassem Saim inadmissible de plano. The appellant attempted to file the petition solely through a personal declaration of will without legal representation. The court ruled that such a personal declaration does not satisfy legal requirements and constitutes a clear case of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: A personal declaration of intent to appeal without legal representation constitutes a clear case of inadmissibility and must be rejected de plano.

Parole chiave

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inadmissibility de plano personal declaration of will lack of legal representation Corte di Cassazione procedural requirements appeal diritto a un difensore persecuzione dei Tamil ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Kassem Saim nato in Tunisia il 07/07/1991 avverso la sentenza del 19/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi n,(1 OSSERVA Ritenuto che la mera dichiarazione personale della volontà del prevenuto di proporre ricorso in Cassazione non è consentita dalla legge e configura un'ipotesi di palese inammissibilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01