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Ordinanza — n. 27847/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal by non-aggrieved party regarding aggravated circumstance already excluded by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27847/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked standing to challenge the exclusion of an aggravated circumstance. The appellant, Mannai Alla Eddine, argued that the lower courts erred in applying Article 61, paragraph 2, of the Penal Code by failing to exclude the aggravating factor. The court ruled that since the aggravating circumstance was already excluded by both the first-instance and appellate judges, the appellant had no legal interest in contesting this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 61, n. 2 cod. pen.; The appeal by a party lacking interest in the outcome regarding an excluded aggravating circumstance is inadmissible.

Parole chiave

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lack of standing aggravating circumstance exclusion of fact penal code article 61 inadmissible appeal legal interest Cassation procedure modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 61, n. 2 cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mannai Alla Eddine, nato in Tunisia il 25/07/1994 avverso la sentenza del 14/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 2, cod. pen., risulta dedotto da soggetto privo di interesse, essendo la detta aggravante già stata esclusa tanto dal giudice di primo grado quanto da quello di appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/