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Ordinanza — n. 27846/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal appeal admissibility grounds regarding statutory interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27846/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misapplied criminal law regarding the nature of the conduct and the severity of the sentence. The court rejected these arguments, ruling that they merely reproduced legal criticisms already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be based on new grounds; arguments already examined and rejected by the court of first instance are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility reiteration of arguments Court of Cassation statutory interpretation procedural exhaustion reati contro la pubblica autorità reati violenti rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

uente: ORDINANZA sul ricorso proposto da RIAHI MOHAMED, nato in Libia il 04/08/1987 avverso la sentenza del 13/09/2021 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per inidoneità della condotta asseritamente consistita in mero sfogo e all'eccessività della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07