Cassation court dismisses appeal on criminal law application and motivation defects as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Cristiano Calzolari inadmissible regarding the conviction under Article 337 of the Penal Code. The appellant argued for erroneous legal application and flawed reasoning concerning the lack of official duty and specific intent. The court rejected these grounds because they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court on correct legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The appeal alleging erroneous application of criminal law and defects in motivation is inadmissible in cassation if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Calzolari Cristiano, nato a Parma il 18/03/1974 avverso la sentenza del 23/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., per l'insussistenza dell'atto d'ufficio o di servizio richiesto ai fini dell'integrazione del reato, e del dolo specifico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01