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Ordinanza — n. 27837/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being generic and outside admissible grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27837/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Rivas Flavio inadmissible. The appellant argued for a violation of law regarding the non-evidence of acquittal grounds, but the court found these censure merely evocative and outside the scope of admissible challenges. Consequently, the appeal was rejected as generic and proposed under circumstances not permitted by the procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals in cassation against sentencing orders must be specific and grounded in statutory exceptions; generic censure of legal violation without precise identification of the error renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible grounds generic censure procedural code non-evidence acquittal impugnabilità della decisione di rinvio istanza di ricusazione tardiva esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; P.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da RIVAS FLAVIO, nato in Perù il 08/09/1997 avverso la sentenza del 22/02/2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio di violazione di legge, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in presenza della verifica del giudice della non evidenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0