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Ordinanza — n. 27836/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for transfer of trial due to lack of concrete grounds for judicial bias.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27836/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the request for remittal of the proceedings inadmissible because the applicant's claims of judicial bias were manifestly unfounded. Lucio Schiavolin alleged impartiality issues based on vague suspicions and threats from unknown parties rather than specific facts. The court ruled that these abstract concerns failed to meet the threshold required to override the principle of the pre-established judge.

Regesto Legislator

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Art. 48, comma 6, cod. proc. pen.; Art. 101 c.p.p.: A request for transfer of proceedings due to suspicion of judicial bias is inadmissible if it lacks concrete factual basis and relies merely on vague suspicions or illusions.

Parole chiave

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judicial bias transfer of proceedings pre-established judge inadmissible appeal concrete grounds

Disposizioni normative citate

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Art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638

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Testo completo

guente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: SCHIAVOLIN LUCIO nato a PADOVA il 23/05/1955 avverso il provvedimento del 15/02/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; t N. 8514/22 SCHIAVOLIN OSSERVA 1. Lucio Schiavolin ha proposto istanza di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo fondati motivi di sospetto sull'imparzialità del Giudice.

2. La richiesta è inammissibile perché manifestamente infondata dal momento che, sul piano sostanziale, è priva di concreto spessore, non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni nonché del riferimento all'adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecitati o attesi e di minacce rivolte "da ignoti" al proprio difensore, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (v. Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638): la situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rinnessione non è, a tutta evidenza, sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso