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Ordinanza — n. 27832/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27832/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27832/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Jebali Houcine, nato in Tunisia il 12/12/1983 avverso la sentenza del 26/01/2022 emessa dal Tribunale di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, in relazione alla sentenza in epigrafe pronunciata ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. denuncia violazione di t legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27832/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 ss. cod. proc. pen. denuncia violazione di t legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio perenzione dell'istanza di revisione persecuzione determinante per la fuga tempestività dell'istanza di ricusazione revisione della sentenza penale diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
denuncia violazione di t legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Jebali Houcine, nato in Tunisia il 12/12/1983 avverso la sentenza del 26/01/2022 emessa dal Tribunale di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, in relazione alla sentenza in epigrafe pronunciata ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. denuncia violazione di t legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01