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Ordinanza — n. 27830/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeals for failed recidivism recognition due to manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27830/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by two Moroccan nationals inadmissible and ordered them to pay legal fees. The applicants argued that the lower court failed to recognize their recidivism, but the Court found this claim manifestly unfounded given its extensive reasoning on the matter. Consequently, the appeals were rejected without merit, and the applicants were condemned to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: Appeals are inadmissible when the contested ground is manifestly unfounded, as the lower court has already provided ample argumentation establishing the legal facts.

Parole chiave

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recidivism recognition asylum appeal inadmissibility manifestly unfounded argument Corte di Cassazione procedural dismissal recidiva nell'infrazione condono delle spese procedurali recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 103 c.p.c.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposto da El Karimi Abdellah, nato in Marocco il 01/01/1990 Fadil Mohammed, nato in Marocco il 01/04/1996 avverso la sentenza del 11/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Considerato che l'unico motivo di ricorso -comune a entrambi i ricorrenti- che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte ampiamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si vedano, in particolare, pagg. 1-2); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01