Criminal appeal dismissed for inadmissibility; prior convictions used for both recidivism and sentencing not barred by ne bis in idem.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mangiapia Andrea inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by using his prior criminal record for both establishing qualified recidivism and sentencing, claiming this violated the principle of ne bis in idem. The court rejected this, ruling that the substantive principle does not prevent using the same factual factor to justify decisions on distinct legal institutions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The principle of ne bis in idem substantiale does not preclude the repeated use of the same factual factor to justify choices regarding distinct legal institutions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mangiapia Andrea, nato a Torino il 05/10/1985 avverso la sentenza del 20/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente all'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 132 e 133 cod. pen., e alla manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice valutato i precedenti penali del ricorrente sia ai fini del riconoscimento della recidiva qualificata che ai fini della commisurazione della pena, è manifestamente infondato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il