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Ordinanza — n. 27828/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are generic and unsupported by evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27828/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding criminal liability, but the court found these claims generic and unfounded. The court determined the lower court's decision was logically coherent and fully examined the evidence, thus rejecting the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on generic allegations of legal violation or lack of reasoning are inadmissible if the contested decision demonstrates logical coherence and exhaustive analysis of probative data.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of reasoning criminal liability Corte di Cassazione logical coherence probative data condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da NOCERA CALOGERO, nato ad Agrigento il 26/12/1996 avverso la sentenza del 28/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che ì motivi dedotti nel ricorso, attinenti alla violazione di legge e al difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato, oltre che generici, sono manifestamente infondati poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il