Italian Court dismisses appeal on recidivism and generic mitigating circumstances as inadmissible for re-examination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the exclusion of generic mitigating circumstances and the application of recidivism, but the court found these issues were already properly examined by the lower court. The appellate judge had correctly assessed the defendant's criminal history, the gravity of the crime, and the lack of positive elements to justify mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals regarding issues already exhaustively examined by the court of first instance on facts and law are inadmissible for re-examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cois Edoardo, nato a Santa Margherita Ligure il 21/12/1990 avverso la sentenza del 10/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente alla violazione di legge e al vizio di motivazione, in relazione all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha dato conto dei plurimi precedenti penali dell'imputato, della gravità del fatto desunta dalle modalità di realizzazione dello stesso, indicative di una particolare intensità del dolo e capacità a delinquere dell'imputato, nonché dell'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle dette attenuanti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il