Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27826/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and generic mitigating circumstances as inadmissible for re-examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27826/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the exclusion of generic mitigating circumstances and the application of recidivism, but the court found these issues were already properly examined by the lower court. The appellate judge had correctly assessed the defendant's criminal history, the gravity of the crime, and the lack of positive elements to justify mitigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals regarding issues already exhaustively examined by the court of first instance on facts and law are inadmissible for re-examination.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Recidivism Application Generic Mitigating Circumstances Inadmissible Appeal Court of Cassazione Re-examination Prohibition Judicial Review Limits recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cois Edoardo, nato a Santa Margherita Ligure il 21/12/1990 avverso la sentenza del 10/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, inerente alla violazione di legge e al vizio di motivazione, in relazione all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha dato conto dei plurimi precedenti penali dell'imputato, della gravità del fatto desunta dalle modalità di realizzazione dello stesso, indicative di una particolare intensità del dolo e capacità a delinquere dell'imputato, nonché dell'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle dette attenuanti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il