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Ordinanza — n. 27825/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals on concourse of persons and video recording consent as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27825/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by six individuals against the Brescia Court of Appeal inadmissible. The appellants argued regarding the configurability of concourse of persons for assault and the lack of consent for video recordings, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected grounds. Consequently, the appeals were dismissed without substantive review, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals that merely reproduce censure already adequately examined and rejected by the trial judge with correct legal arguments are inadmissible; generic and manifestly unfounded arguments regarding procedural acts do not justify admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeals concourse of persons video recordings consent repetitive arguments court costs Cassation procedure procedural vices lesione al piede

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. ESPOSITO LUCA, nato a Brescia il 22/06/1992;

2. NEVONE CRISTIANO, nato a Genova il 03/07/1970;

3. BAOUANDI AZIZ, nato a Brescia il 24/07/1995;

4. FERRI FLAVIO, nato a Brescia il 10/02/1991;

5. NERVEGNA VINCENZO, nato a Ortona il 03/09/1972;

6. CASELLA ALESSANDRO, nato a Brescia 05/05/1991 avverso la sentenza del 11/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, unico ma cumulativo, e ribaditi nella memoria depositata in data 28 giugno 2022, afferenti alla configurabilità del concorso di persone per il reato di lesioni e al relativo vizio di motivazione sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, né si confrontano con le puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (v. pagg. 18-19);

Considerato inoltre che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata prestazione del consenso degli imputati all'acquisizione in dibattimento delle videoregistrazioni del fatto, risulta generico e comunque manifestamente infondato, trattandosi di atto integrativo delle dichiarazioni dei verbalizzanti; Rilevato, pertanto, che i ricorse devet'essere dichiaratd) inammissibilé, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec