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Ordinanza — n. 27823/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27823/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by El Hedhli Fathi inadmissible, ordering him to pay court costs. The court ruled that the grievances regarding generic mitigating circumstances were merely reproductions of arguments already examined by the lower court, while the claim for appeal costs was manifestly unfounded since the appeal itself was rejected. Consequently, the court dismissed the request for review and imposed financial penalties on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely reproduce grievances already examined by the lower court or if the underlying appeal was rejected, rendering cost claims unfounded.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Supreme Court Admissibility Generic Mitigating Circumstances Procedural Reproduction Court Costs Sanction Appeal Rejection Legality Review condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da EL HEDHLI FATHI, nato in Tunisia il 15/05/1968 avverso la sentenza del 24/02/2021 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla condanna al pagamento delle spese processuali d'appello, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, con riferimento primo motivo, si tratta di doglianza riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; con riferimento al secondo motivo, si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto l'appello proposto dall'imputato è stato rigettato (v. pag.

4) e la condanna alle spese processuali risulta pertanto legittima; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso