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Ordinanza — n. 27822/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of acquittal grounds and lack of specific reasoning required.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27822/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked specific reasoning for rejecting acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that by waiving these grounds during the appeal, the appellant implicitly accepted the finding of guilt, making specific reasoning on acquittal unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 5-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; When an appellant waives acquittal grounds, the appellate court is not required to specifically address them, and the cassation appeal challenging lack of reasoning on waived grounds is inadmissible.

Parole chiave

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waiver of acquittal grounds lack of specific reasoning appellate waiver effect inadmissible cassation appeal Article 129 criminal procedure rinuncia alla motivazione concorso di motivi di sospensione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha riformato la condanna resa nei confronti di Francesco Tortora dal Tribunale di Trani in data 3 aprile 2018, rideterminando, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Considerato che deriva l'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
2.Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile in quanto si denuncia difetto di motivazione, in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha riformato la condanna resa nei confronti di Francesco Tortora dal Tribunale di Trani in data 3 aprile 2018, rideterminando, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 99 cod. pen
pen., la pena irrogata in quella di anni uno di reclusione ed euro mille di multa, in relazione al reato di cui all'art. 99 cod. pen., 76 d.
art. 129 cod. proc. pen
2.Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile in quanto si denuncia difetto di motivazione, in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto del contenuto degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019
(tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA ( ()L sul ricorso proposto da: TORTORA FRANCESCO nato a ANDRIA il 23/06/1984 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha riformato la condanna resa nei confronti di Francesco Tortora dal Tribunale di Trani in data 3 aprile 2018, rideterminando, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata in quella di anni uno di reclusione ed euro mille di multa, in relazione al reato di cui all'art. 99 cod. pen., 76 d. Igs. n. 159 del 2011. 2.Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile in quanto si denuncia difetto di motivazione, in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto del contenuto degli artt. 610, comma 5-bisie 599-bis cod. proc. pen. 2.1.

Considerato, infatti, che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; quindi l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. 2.2.Ritenuto, inoltre, che laddove la rinuncia investa ì motivi formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).

3. Considerato che deriva l'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estens