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Ordinanza — n. 27818/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the filing lawyer was not registered on the special barroll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27818/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer submitting it was not registered on the special barroll required for filing cassation petitions. The appellant, convicted of an administrative offense, argued for a retrial based on lack of evidence and specific legal provisions, but the procedural defect was fatal. The court ruled that without a properly registered lawyer, the act of appeal is void and cannot initiate the review process.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a lawyer not enrolled on the special barroll, constituting a fatal defect that prevents the initiation of the review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special barroll requirement unqualified lawyer filing procedural defect voidness Cassa delle ammende motivi di cassazione istanza di revisione penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso, proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte,til ricorsCA deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Ritenuto, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
1.1.Rilevato che con ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria l'impugnazione, in quanto avente ad oggetto sentenza per reato di competenza del giudice di pace, con la quale è stata irrogata pena pecuniaria (ammenda), è stata qualificata ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Neri, deducendo la carenza di prova in ordine alla responsabilità dell'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e, comunque, invocando l'operatività della previsione di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA C.4 sul ricorso proposto da: IZO KIKVADZC nato il 25/01/1964 avverso la sentenza del 22/02/2021 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 4,

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Izo Kikvadzc, condannato dal Giudice di pace di Reggio Calabria alla pena di euro cinquemila di ammenda, per il reato di cui all'art. 10-bis legge n. 286 del 1998, ha proposto appello, per il tramite del difensore, Avv. A. Neri, deducendo la carenza di prova in ordine alla responsabilità dell'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e, comunque, invocando l'operatività della previsione di cui all'art. 10-bis, comma 5, TU imm. 1.1.Rilevato che con ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria l'impugnazione, in quanto avente ad oggetto sentenza per reato di competenza del giudice di pace, con la quale è stata irrogata pena pecuniaria (ammenda), è stata qualificata ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

2. Considerato che il ricorso, proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte,til ricorsCA deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. 2.1. Ritenuto, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale, con vizio originario dell'atto, in mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.

3. Rilevato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore