Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for re-examining facts and subjective elements of crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Sebastiano Dammacco inadmissible, confirming the lower court's conviction for a crime under Article 75 of Legislative Decree 159/2011. The appellant argued for a re-evaluation of factual elements and subjective intent, as well as challenged the denial of generic mitigating circumstances due to alleged lack of reasoning. The court rejected these grounds, ruling that the first argument improperly sought a re-examination of facts already assessed by the trial judges, while the second was dismissed because the denial of mitigating circumstances was sufficiently justified by the defendant's criminal personality profile without needing itemized analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 d. Igs. n. 159/2011; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals challenging the re-evaluation of factual elements or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible when the lower court's reasoning is not manifestly illogical and the denial is based on the defendant's criminal personality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMMACCO SEBASTIANO nato a BARI il 12/10/1975 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede nei confronti di Sebastiano Dammacco, in relazione al reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, con la diminuente per il rito abbreviato.
2. Ritenuto che il primo motivo dedotto devolve censura inammissibile, in quanto sollecita la rilettura di elementi di fatto e circostanze della condotta, incidenti anche sull'elemento soggettivo del reato, già vagliate dai giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica (cfr. penultima pagina della sentenza impugnata). 2.1. Rilevato che il secondo motivo di ricorso è, del pari, inammissibile in quanto attinge il trattamento sanzionatorio circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, lamentando un difetto assoluto di motivazione, in realtà non sussistente, perché smentito dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. penultima pagina della sentenza, ove si negano le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in considerazione della personalità dell'imputato come descritta nella sentenza di primo grado, cui quella di appello opera rinvio: cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826, nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno d4elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P