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Ordinanza — n. 27815/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding abbreviated criminal trial validity and accessory security measure criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27815/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the conviction and security measure. The appellant argued that the change in the presiding judge invalidated the abbreviated trial and that the security measure lacked sufficient justification. The court rejected these claims, finding no obligation to renew the trial due to the nature of the abbreviated procedure and deeming the security measure's criticism non-specific to the provided reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 525, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 75 d. Igs. n. 159/2011; The change of the presiding judge in an abbreviated criminal trial does not require a renewal of the proceedings if the original acts remain fully usable, and criticisms regarding the accessory security measure must be specific to the court's motivation to be admissible.

Parole chiave

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abbreviated criminal trial change of presiding judge renewal of proceedings accessory security measure inadmissible appeal specificity of criticism Cassation procedure uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
Ritenuto che il primo motivo dedotto devolve censura manifestamente infondata, tenuto conto che non si ravvisa, nel peculiare caso al vaglio, alcun obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod.
Art. 75 d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede nei confronti di Cosimo Vecceloque Pereloque, in relazione al reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, alla pena di mesi otto di reclusione, con la diminuente per il rito abbreviato.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCELOQUE PERELOQUE COSIMO nato a CATANZARO il 02/12/1971 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede nei confronti di Cosimo Vecceloque Pereloque, in relazione al reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, alla pena di mesi otto di reclusione, con la diminuente per il rito abbreviato.

2. Ritenuto che il primo motivo dedotto devolve censura manifestamente infondata, tenuto conto che non si ravvisa, nel peculiare caso al vaglio, alcun obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., pur essendo mutata, dopo la convalida dell'arrestato, la persona fisica del giudice che ha svolto il giudizio direttissimo nel quale l'imputato ha scelto di procedere con il rito abbreviato cd. secco. 2.1.Rilevata, infatti, la piena utilizzabilità degli atti posti a base della convalida (in questo caso verbale di accertamento della polizia giudiziaria e confessione dell'arrestato: cfr. pag. 1), in considerazione dell'assenza di attività di istruttoria dibattimentale svolta in diversa composizione, per la natura del rito speciale prescelto (abbreviato non condizionato ad espletamento di atti istruttori). 2.2.

Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto non specifico rispetto alla motivazione offerta dalla Corte territoriale che valorizza la prescrizione cd. accessoria, inerente la misura di sicurezza in atto nei confronti dell'imputato, consistente nel divieto di "detenere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radio trasmittente, radar e visioni notturni", mentre la critica si incentra sulla carenza di pericolosità per l'occasionalità del comportamento (utilizzo di telefono cellulare accertato in una circostanza) e sull'assenza di accertamenti sull'identità dell'interlocutore.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il