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Ordinanza — n. 27812/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense counsel under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27812/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the prisoner's personal appeal inadmissible because it was filed without a defense lawyer after the 2017 law change. Although the convicted party argued for the right to personal representation, the court noted that the new statute requires counsel for all cassation appeals. The decision upheld this requirement, citing prior rulings that the legislative choice does not infringe constitutional rights or the European Convention on Human Rights.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 63 della legge 103/2017; Art. 613, comma 1, c.p.p.: The requirement for mandatory defense counsel in cassation appeals is not unconstitutional and does not limit the right to defense.

Parole chiave

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mandatory defense counsel cassation appeal inadmissibility personal appeal restriction procedural law reform right to defense limitation diritto a un difensore difesa obbligatoria difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103
103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
art. 613 cod. proc. pen
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDDA RAIMONDO nato a CAGLIARI il 12/08/1981 avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI OCIL") dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; ,

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta da Raimondo Medda, in relazione alla pena di anni quattro mesi quattro giorni ventisei in esecuzione a suo carico.

2. Avverso l'ordinanza reitettiva ricorre il condannato, personalmente. 3.Rilevato che l'impugnazione risulta proposta senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. 3.1. Ritenuto che tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.2. Considerato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio