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Ordinanza — n. 27811/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense counsel under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27811/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed without a defense lawyer after the 2017 law requiring mandatory representation for cassation appeals. The convicted applicant attempted to file the appeal personally, arguing that the previous personal filing right should still apply. The court ruled that the legislative change effectively removed the option for personal filing, making the absence of counsel a fatal procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017: The amendment to the Code of Criminal Procedure abolishing the exception for personal appeals renders such filings inadmissible without a registered defense lawyer.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory defense counsel Code of Criminal Procedure personal appeal right legislative reform 2017 ostacoli tecnici conformità alle norme tecniche specificazione tecnica

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente.
Art. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017
103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3.2.Considerato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
art. 613 cod. proc. pen
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011
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Testo completo

seguente ORDINANZA . sul ricorso proposto da: (C9.624") ONNIS EMILIO nato a CAGLIARI il 19/01/1971 avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIívohi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso ai sensi dell'art. 47 Ord. pen. a Emilio Onnis, detenuto in relazione alla pena di cui alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Cagliari del 20 luglio 2016.

2. Avverso l'ordinanza reitettiva ricorre il condannato, personalmente. 3.Rilevato che l'impugnazione risulta proposta senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. 3.1. Ritenuto che tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.2.Considerato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C