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Ordinanza — n. 27808/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of acquittal grounds under procedural code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27808/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued a lack of reasoning regarding acquittal grounds, but the court held that waiving specific appeal grounds limits review to remaining issues. Consequently, the appellant cannot complain about omitted reasoning on waived points, and the appellate court's reduction of the sentence implicitly affirmed guilt.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: When an appellant waives grounds for acquittal, the cassation court cannot review omitted reasoning on those grounds as the waiver implies an affirmation of guilt and restricts cognition to non-waived issues.

Parole chiave

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waiver of acquittal grounds lack of reasoning complaint appellate reduction of sentence inadmissible cassation appeal procedural code articles implied affirmation of guilt court costs and fine remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Considerato che deriva l'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
2.Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile in quanto si denuncia difetto di motivazione, in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto del contenuto degli artt.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, ha riformato la condanna resa nei confronti di Vittorio Morelli, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 22 dicembre 2020, rideterminando, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, ha riformato la condanna resa nei confronti di Vittorio Morelli, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 22 dicembre 2020, rideterminando, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
2.Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile in quanto si denuncia difetto di motivazione, in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto del contenuto degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019
(tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA (43k sul ricorso proposto da: MORELLI VITTORIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 26/10/1989 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAv frJ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, ha riformato la condanna resa nei confronti di Vittorio Morelli, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 22 dicembre 2020, rideterminando, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata in quella di anni quattro di reclusione ed euro mille di multa, riqualificato il reato di cui al capo 4, in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, nonché unificando i reati sotto il vincolo della continuazione. 2.Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile in quanto si denuncia difetto di motivazione, in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto del contenuto degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen. 2.1.

Considerato, infatti, che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; quindi l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. 2.2.Ritenuto, inoltre, che, laddove la rinuncia investa i motivi formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).

3. Considerato che deriva l'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C