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Ordinanza — n. 27806/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds when multiple independent reasons support the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27806/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked specific grounds, criticizing only one of two independent rationes decidendi used by the Milan Supervision Tribunal. The appellant argued against the revocation of probation, but the court noted that the second reason regarding social danger was necessary due to a prior EUPE warning. Consequently, the appeal was rejected as it failed to challenge the complete decision coherently.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds, particularly when it criticizes only one of multiple independent rationes decidendi that are each sufficient on their own to support the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity multiple rationes decidendi supervision appeal social danger assessment provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale misura sostitutiva della detenzione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2952, del 29/11/2019, Grinn Karim
Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F.
2952, del 29/11/2019, Grinn Karim, Sidal, non massimata; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARBI RADWANE nato il 17/07/1998 avverso l'ordinanza del 29/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, concessa in via provvisoria a Harbi Radwane, nei cui confronti è in esecuzione la pena di anni due mesi dieci giorni dieci di reclusione per reati concernenti la violazione del TU Stup.

2. Ritenuto che i motivi dedotti devolvono censure in fatto e non specifiche, tenuto conto che il provvedimento censurato contiene due autonome rationes decidendi e che la seconda, relativa alla valutazione della pericolosità sociale del condannato, sast necessaria a fronte della sopravvenuta misura cautelare per fatti precedenti alla concessione, in via provvisoria, della misura alternativa. 2.1. Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 5, n. 2952, del 29/11/2019, Grinn Karim, Sidal, non massimata; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). 2.2. Rilevato, in ogni caso, che il giudizio svolto, rispetto alla pericolosità del condannato si presenta coerente e logico, stante anche l'esito, di cui rende conto il provvedimento impugnato, della segnalazione dell'UEPE con note del 9 e 25 novembre 2021 (cfr. seconda pagina).

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr