Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27803/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding premature release for five semesters of sentence for offenses barred from benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27803/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a specific decree law should have granted premature release for five semesters of sentence despite the nature of the offenses. The court rejected this, ruling that the relevant provisions were not retroactively applied and that the magistrate correctly excluded the benefit based on the timing of the request relative to the law's entry into force.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2 cod. pen.; Art. 25 Cost.; D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4; Ord. pen., art. 4-bis: In matters of premature release, provisions not incorporated by the converting law do not apply retroactively to past conduct, and the benefit is evaluated based on the date of the request rather than the date of the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
premature release offenses barred retroactivity of law concurrent sentences inadmissible appeal messa in libertà provvisoria revoca della liberazione condizionale remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 cod. pen.
Considerato, infatti, che in tema di liberazione anticipata, trattandosi di beneficio penitenziario che non incide sul reato e sulla pena con riguardo al momento di commissione del fatto e di irrogazione della relativa sanzione, non si applicano le disposizioni dell'art. 2 cod.
Art. 25 Cost.
D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4
146, art. 4, intitolato "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", la quale ai comportamenti pregressi dei detenuti per delitti cd.
Ord. pen., art. 4-bis
146, art. 4, intitolato "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", la quale ai comportamenti pregressi dei detenuti per delitti cd.
art. 2 cod. pen
Considerato, infatti, che in tema di liberazione anticipata, trattandosi di beneficio penitenziario che non incide sul reato e sulla pena con riguardo al momento di commissione del fatto e di irrogazione della relativa sanzione, non si applicano le disposizioni dell'art. 2 cod. pen.
art. 610 cod. pen
Ritenuto, infine, che alla richiesta prospettata in via subordinata, di scioglimento del cumulo, per ottenere il beneficio, in relazione al reato di cui all'art. 610 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 6817 del 28/10/2015
tra le altre, Sez. 1, n. 6817 del 28/10/2015, dep.
Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014
Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep.
Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014
262060; Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELUCCI MAURIZIO nato a TARANTO il 26/11/1972 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, ha dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione anticipata cd. speciale in relazione a cinque semestri, dal 28 febbraio 2013, al 28 agosto 2015, proposta nell'interesse di Maurizio Melucci, detenuto in esecuzione di pena detentiva anche per reati ostativi.

2. Ritenuto che, con il motivo dedotto, sotto il profilo dell'inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, si devolve una censura inammissibile in sede di legittimità in quanto generica e non diretta a confutare le ragioni sottese al provvedimento reiettivo, così come il dedotto vizio di motivazione appare genericamente formulato e non centrato, rispetto al ragionamento logico svolto dal Tribunale per giungere al rigetto (seppure in parte da rivedere, in questa sede, con riferimento al rilievo, indicato nel provvedimento impugnato, Aalla data di proposizione della domanda di beneficio penitenziario e non à.t.quella del fatto). 2.1.

Considerato, infatti, che, coerentemente con il principio di diritto affermato da questa Corte in materia (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 6817 del 28/10/2015, dep. 2016, Giacomi, Rv. 265987), il magistrato di sorveglianza aveva escluso che, nei periodi oggetto dell'istanza, il condannato avesse già scontato la parte di pena relativa a reati ostativi, così da considerare precluso lo scioglimento virtuale del cumulo adottato in presenza di pene concorrenti. 2.2.Rilevato, altresì, che è manifestamente infondata la prospettazione difensiva diretta a sostenere che, nelle more della vigenza del decreto legge n. 146 del 2013 e fino alla sua conversione in legge, doveva essere concesso il beneficio chiesto dal condannato, non avendo detta conversione avuto alcun effetto retroattivo, pur non potendosi fare riferimento, come optato dal Tribunale di sorveglianza, alla data di proposizione della domanda (senz'altro intervenuta nella vigenza della legge n. 10 del 21 febbraio 2014, entrata in vigore dal 22 febbraio 2014). 2.3.

Considerato, infatti, che in tema di liberazione anticipata, trattandosi di beneficio penitenziario che non incide sul reato e sulla pena con riguardo al momento di commissione del fatto e di irrogazione della relativa sanzione, non si applicano le disposizioni dell'art. 2 cod. pen. e 25 Cost., né può ritenersi suscettibile di vigore ultrattivo la disposizione - non recepita dalla legge di conversione - di cui al D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4, intitolato "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", la quale ai comportamenti pregressi dei detenuti per delitti cd. ostativi, di cui all'art. 4 -bis Ord. pen., collegava un effetto favorevole seppure a condizioni più rigorose rispetto a quelle previste nei riguardi dei detenuti per delitti non ostativi.2.4.

Rilevato, invero, che tale ultima disposizione non è stata recepita dalla legge di conversione n. 10 del 21 febbraio 2014, che all'art. 4, comma 1, del citato decreto legge ha espressamente premesso l'esclusione dei condannati per taluno dei delitti di cui all'art. 4-bis cit., dal beneficio della liberazione anticipata cd. speciale, operante, invece, nei riguardi degli altri detenuti per i semestri di pena scontata, già positivamente valutati a decorrere dal 1 gennaio 2010 e per quelli ancora da espiare per un periodo di due anni dalla data del 24 dicembre 2013 di entrata in vigore del medesimo decreto (cfr.

Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262060; Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep. 2015, Mollace, Rv. 261879). 2.5. Ritenuto, infine, che alla richiesta prospettata in via subordinata, di scioglimento del cumulo, per ottenere il beneficio, in relazione al reato di cui all'art. 610 cod. pen. come riqualificato dal Tribunale di Taranto (condanna alla pena di mesi quattro di reclusione), osta il rilievo secondo cui, nei periodi oggetto dell'istanza, il condannato non aveva già scontato la porzione di pena relativa a reati ostativi, così da poter procedere allo scioglimento virtuale del cumulo adottato in presenza di pene concorrenti.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022