Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding criminal continuance due to lack of criminal design identity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The lower court rejected the request for criminal continuance because the alleged crimes lacked a unified criminal design, citing a wide temporal gap and distinct motives. The court held that the appellant failed to prove a continuous criminal project beyond mere chronological proximity, and any attempt to re-evaluate the merits was impermissible in this stage of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The burden lies on the accused to demonstrate a unified criminal design for continued offenses, and appeals challenging the factual basis of the lower court's reasoning on criminal continuity are inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDIC CARLOTTA nato a GENOVA il 09/05/1991 avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; -Ce5CR CO—
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di Carlotta Sejdic, in relazione a quattro sentenze irrevocabili emesse a suo carico, due delle quali relative a reati già unificati dal vincolo della continuazione, rilevando che per le sentenze del Tribunale di Pisa del 16 ottobre 2012, relativa al reato di cui all'ad 648 cod. pen. (ricettazione di un portafogli) commesso il 3 settembre 2010 je del Tribunale di La Spezia, relativa al reato di cui agli artt. 110, 624 cod. pen. (furto con destrezza a bordo di un treno) commesso il 4 giugno 2009, nonché quelli di cui alle sentenze sub 3 e 4 dell'istanza (furto tentato e consumato continuato commesso nel 2015), non vi fosse identità del disegno criminoso.
2. Ritenuto che il motivo dedotto devolve censura inammissibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di analoghe argomentazioni, già contenute nell'istanza disattesa dal giudice dell'esecuzione con motivazione congrua. 2.1. Considerato, quanto al dedotto vizio di motivazione, che questo risulta smentito dalla lettura del provvedimento censurato (cfr. pag. 1 e 2 dell'ordinanza) che fonda, con ragionamento non manifestamente illogico, l'insussistenza dell'identità del disegno criminoso, sull'ampio lasso temporale tra le condotte, oltre ad aver ravvisato motivi a delinquere prospettati in sede di esecuzione, mai rappresentati dalla stessa condannata nei giudizi di merito. 2.2.Ritenuto, in ogni caso, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato (nella specie valorizzati dalla ricorrente, quanto meno per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le prime due sentenze irrevocabili indicate in premessa, indicati come commessi a breve distanza temporale l'uno dall'altro), in quanto reputati dal giudice dell'esecuzione, con ragionamento congruo, indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 2.3.
Rilevato che, comunque, si prospetta, per una parte delle osservazioni svolte, una censura in fatto diretta ad ottenere la rivisitazione del giudizio di merito svolto in sede di esecuzione, valorizzando alcuni indicatori, non consentita a questa Corte in sede di legittimità, a fronte di motivazione non manifestamente illogica e immune da censure. 2.4.Ritenuto, infine, che le argomentazioni svolte con la memoria da ultimo depositata, ove si valorizza la consistenza del ricorso e la specificità dello stesso, in relazione alla motivazione del provvedimento censurato, non appaiono sufficienti a superare le rilevate causa di inammissibilità dell'impugnazione.
3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consiglie