Italian Court dismisses appeal for parole permission due to lack of specific collaboration arguments and insufficient evidence of severed criminal ties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower tribunal's refusal of parole permission for Ermanno Di Rocco. The defendant argued that his collaboration with justice was unfeasible due to his detention since 2016, but the court found his arguments vague and failed to address the tribunal's detailed findings on his significant role in a transnational drug ring. The decision relied on established jurisprudence that detention alone does not sever ties in associative crimes and noted that the lack of current collaboration was not a decisive factor for denying parole.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 Ord. pen.; Art. 58-ter Ord. pen.: The refusal of parole permission is not solely based on the absence of collaboration, but requires a specific assessment where the applicant must demonstrate the non-existence of current ties to organized crime; mere detention does not automatically satisfy this requirement in associative offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ERMANNO nato a ROMA il 23/06/1970 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; j2tvre .Cte »te (341L0-t--:t2- ie)-4,-,) a e ti ueve
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Trinnalelfdi Roma ha rigettato l'istanza di permesso premio ex art. 30 Ord. pen., previo accertamento della inesigibilità della collaborazione, ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. proposta da Ermanno Di Rocco, detenuto in esecuzione della pena di anni nove mesi undici giorni sette di reclusione, per reatC, di cui agli artt. 74, 73 d.p.r. n. 309 del 1990, reati aggravanti dalla circostanza della transnazionalità di cui all'art. 4 legge n. 146 del 2006,, partecipe con ruolo di persona di fiducia del promotore dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, Venanzio Tamburini.
2. Ritenuto che con il motivo dedotto, pur alla luce delle articolate osservazioni di cui alla memoria difensiva tempestivamente depositata a mezzo p.e.c. del 2 maggio 2022, si devolve censura non specifica rispetto alle articolate argomentazioni in fatto, immuni da censure in diritto, svolte dal Tribunale (cfr. penultima pagina del provvedimento impugnato). 2.1.Considerato, infatti, che l'ordinanza valorizza il ruolo non marginale svolto nel sodalizio, i contatti tenuti direttamente con trafficanti dell'America centrale, rimasti non identificati, nonché con gli acquirenti, il rapporto di diretta sinergia con il capo dell'associazione, la capillarità della rete di fornitori ed acquirenti raggiunti dal gruppo, con i quali il Di Rocco aveva diretti e significativi rapporti. 2.2.
Rilevato, infine, che il provvedimento, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, sottolinea, rispetto a tale nevralgico ruolo e, quindi, alla capacità di conoscenza diretta, la scarsa significatività dell'apporto cognitivo reso, ai fini della compiuta identificazione dei partecipi al ramificato traffico gestito dal gruppo, o anche rispetto ai flussi di danaro all'estero (di dimensioni consistenti, se si pensa solo alla vendita di cui al capo G, relativa ad una partita di cocaina del valore di euro 250.000,00 indicata dal Tribunale). 2.3.
Considerato, quanto al secondo motivo, che lo stesso si appalesa manifestamente infondato, posto che si deduce vizio di motivazione in relazione all'accertamento della collaborazione cd. inesigibile, per carenza all'attualità di collegamenti con l'organizzazione, nella specie motivato (cfr. pag. 8 del ricorso), con il riferimento allo stato detentivo del Di Rocco, a partire dal 10 novembre 2016, circostanza non decisiva, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, trattandosi di reato associativo nella specie aggravato dalla transnazionalità e, quindi, non esauritosi nei rapporti tra i tre associati per i quali è intervenuto l'arresto. 2.4 Ritenuto, invero, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, richiamata dal ricorrente, che è consentito concedere il permesso premio, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo di ripristino dei medesimi, nella specie non pacificamente indicati.
3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consiglie