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Ordinanza — n. 27788/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and finds lower court decision well-motivated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27788/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of criticism lacked the required specificity regarding the lower court's detailed reasoning. The appellant argued for a review of the social placement request, but the court found the lower tribunal had thoroughly analyzed the defendant's criminal history, conduct, and family investigation results to justify a negative prognostic assessment. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 396, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 396, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of criticism are not sufficiently specific and do not clearly identify the errors in the lower court's decision.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility lack of specificity supervision tribunal probation placement disdetta in periodo di prova verosimiglianza dei motivi d'asilo assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 396, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 396, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.p.r.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAJARDO HERWENDELL SARTORIO nato il 25/11/1979 avverso l'ordinanza del 19/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990, proposte da Fajardo Herwendell Sartorio, condannato in esecuzione della pena di anni tre mesi otto giorni ventiquattro di reclusione, per reati anche per violazione dell'art. 73 TU Stup.

2. Ritenuto che il motivo unico dedotto devolve censura inammissibile in sede di legittimità in quanto non scandita dalla necessaria specificità, rispetto alle argomentazioni articolate poste a base della decisione impugnata (cfr. pag. 1 e 2 del provvedimento) e che, comunque, questa è manifestamente infondata in quanto denuncia presunto difetto di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento censurato. 2.1.Rilevato, invero, che, oltre a prospettare censure in fatto (riesame della richiesta difensiva di affidamento in prova, con riferimento all'attività lavorativa di collaborazione domestica, non accertata, secondo la difesa, da parte dell'UEPE), si denuncia vizio di motivazione genericamente formulato, quanto alla carenza dei presupposti dell'istituto, debitamente spiegata, invece, nel provvedimento censurato, nel senso di escludere una prognosi di affidabilità all'attualità. 2.2.Ritenuto, infatti, che la motivazione, nel caso di specie, non si è limitata a valutare la condotta di vita precedente al reato, concentrando l'esame soltanto sui precedenti giudiziari e a3le pendenze, ma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, il Tribunale ha svolto un giudizio prognostico negativo, quanto alle probabilità di esito favorevole delle misure, avendo accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, sulla base non solo dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie, ma stilla condotta incline alla violazione delle prescrizioni, da ultimo, acclarata, con aggravamento delle misure cautelari imposte a suo caricoll'indagine familiare condotta dall'UEPE, oltre all'esito degli accertamenti di polizia.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estenso