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Ordinanza — n. 27786/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27786/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27786/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITONE MOEZ nato il 03/01/1981 avverso l'ordinanza del 03/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'impugnazione avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza ha applicato a Moez Zitone la misura di sicurezza dell'espulsione, ai sensi dell'art. 15 d. Igs. n. 286 del 1998, disposta a carico del predetto con sentenza irrevocabile.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27786/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'impugnazione avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza ha applicato a Moez Zitone la misura di sicurezza dell'espulsione, ai sensi dell'art. 15 d. Igs. n. 286 del 1998, disposta a carico del predetto con sentenza irrevocabile.

Parole chiave

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divieto di espulsione dei cittadini espulsione di familiari sospensione dell'ordine espulsione misura di allontanamento nel diritto degli stranieri allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITONE MOEZ nato il 03/01/1981 avverso l'ordinanza del 03/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'impugnazione avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza ha applicato a Moez Zitone la misura di sicurezza dell'espulsione, ai sensi dell'art. 15 d. Igs. n. 286 del 1998, disposta a carico del predetto con sentenza irrevocabile.

2. Ritenuto che con il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 15 e 19 d. Igs. n. 286 del 1998 e vizio di motivazione) si devolvono censure inammissibili in sede di legittimità in quanto si deduce, in fatto, che, nella specie, sarebbero carenti i requisiti per procedere all'espulsione (in considerazione del rapporto di coniugio) e si sollecita un (inammissibile) riesame di circostanze di fatto, nonché si contesta, solo genericamente, il giudizio di pericolosità all'attualità. 2.1. Rilevato, infatti, che la critica appare, sotto tale ultimo aspetto, genericamente svolta perché non considera che, con la motivazione, si è dato atto del recente arresto per cessione illecita di stupefacenti, reputato con ragionamento non manifestamente illogico, espressione della pericolosità attuale, avendo peraltro considerato il lungo periodo di detenzione sofferto, cessato in epoca immediatamente precedente all'arresto medesimo.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi