Cassation court dismisses appeal against fine for carrying knives, citing insufficient evidence of habitual delinquency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's fine for carrying knives. The appellant argued that the trial court erred in applying Article 131-bis of the Penal Code and failed to consider the defense's submission regarding the non-punishability of the act. The court rejected these claims, stating that the lower court's assessment of the defendant's conduct as non-episodic was logical and sufficient without needing to examine every element of habitual delinquency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The court of first instance has the power to assess the cause of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, and its evaluation based on the defendant's conduct and criminal history is binding unless manifestly illogical, without requiring a full examination of all statutory elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANER STEFANO nato a ROVERETO il 05/09/1989 avverso la sentenza del 07/10/2021 del TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovereto ha condannato Stefano Lucianer alla pena di euro ottocento di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, concessa la circostanza della lieve entità e le circostanze attenuanti generiche.
2. Ritenuto che con il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione) si devolvono censure inammissibili in sede di legittimità in quanto attinge il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nella specie svolto con motivazione esauriente, corretta e non manifestamente illogica (cfr. pag. 3 della sentenza), valorizzando non soltanto i precedenti penali, ma anche la condotta acclarata, relativa al porto ingiustificato di due coltelli, circostanze che hanno condotto il giudice di merito ad escluderne l'episodicità. 3.Rilevato che la valutazione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto attiene ad un potere rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, dev'essere effettuata, come nel caso al vaglio, con riferìmento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647). 3.1.
Ritenuto, comunque, che la censura non è specifica, posto che non si confronta con la parte della motivazione che analizza la condotta nel caso al vaglio reputata non espressione di una episodicità del comportamento, tanto da reputare non lieve l'offesa (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3.2.Rilevato, infine, che nulla ha aggiunto alle indicate argomentazioni l'articolata memoria difensiva depositata ex art. 121 cod. proc. pen., tenuto conto che, nella specie, la motivazione dei giudici di merito non assume che il ricorrente sia stato dichiarato delinquente abituale, né ha dato esclusivo rilievo ai precedenti penali, bensì ha esaminato, con ragionamento privo di illogicità manifesta, la condotta reputandola non occasionale e, dunque, considerando l'offesa non di speciale tenuità.
4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichìarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore