Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for alleging procedural violation not listed in law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a plea bargain sentence based on a ground not permitted by law. The appellant alleged a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that under Article 448, paragraph 2-bis, appeals against plea agreements are limited to specific statutory grounds such as the expression of the accused's will or legal qualification errors. Since the alleged procedural defect did not fall within these exclusive categories, the appeal was rejected and the appellant ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 444, c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to statutory grounds regarding the accused's will, correlation between charge and sentence, legal qualification, or legality of the penalty, excluding general procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO CARLO nato a NAPOLI il 19/07/1980 avverso la sentenza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI-÷ ( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pellegrino Carlo ricorre avverso la sentenza resa da Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per più reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consi