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Ordinanza — n. 27782/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for sentencing judgment due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27782/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Eljabiri Hicham against the Milan Tribunal's sentencing judgment inadmissible. The appellant argued for a retrial based on alleged omissions in the court's reasoning, but the court held that such grounds do not apply to appeals against sentencing decisions. Consequently, the appeal was rejected because the only permissible grounds for challenging a patteggiamento (plea bargain) judgment are strictly limited to specific statutory exceptions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are inadmissible if based on defects in reasoning, as only specific statutory grounds such as errors in legal qualification or penalty illegality permit such appeals.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing judgment review patteggiamento appeal grounds omitted reasoning defense Cassazione procedural rules obbligo di testimoniare testimonianza della vittima carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Eljabiri Hicham ricorre avverso la sentenza resa da Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod.
L. n. 103/2017
art. 444 cod. proc. pen
Eljabiri Hicham ricorre avverso la sentenza resa da Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELJABIRI HICHAM nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 16/12/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; li udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Eljabiri Hicham ricorre avverso la sentenza resa da Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. per omessa motivazione della sentenza. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigl