Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27781/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation and sentencing discretion reserved for the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27781/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Vittucci inadmissible, rejecting his challenge to the conviction for drug possession and the imposed sentence. The appellant argued contradictions regarding group consumption and excessive punishment, but the court ruled these issues fall under the exclusive jurisdiction of the trial judge. Since the lower court provided sufficient reasoning on both the lack of group consumption and the application of sentencing criteria, the appellate review was deemed inappropriate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging the factual evaluation of evidence or the discretion in sentencing are inadmissible as they infringe upon the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility factual evaluation review sentencing discretion group drug consumption numerus clausus censure esclusione del testimone vizio di procedura attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Vittucci Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità, pronunciata dal Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITTUCCI MARCO (CUI 0119IMG) nato a ROMA il 06/09/1957 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vittucci Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità, pronunciata dal Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'invocato consumo di gruppo della sostanza stupefacente e con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Esso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha offerto (p.

3) una motivazione congrua e corretta in diritto sulle ragioni per le quali non è configurabile alcun consumo di gruppo, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta. Quanto al trattamento sanzionatorio, si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, per quanto concerne la sua determinazione, giacché la Corte territoriale ha congruamente indicato (p.3) gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva valutazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 I