Ordinanza — n. 27779/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCATO SIMONE nato a CASSANO ALLO IONIO il 17/05/1981 avverso la sentenza del 07/01/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI(dato avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Zaccato Simone ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Castrovillari in ordine al reato di cui agli att. 81 cpv cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce mancanza e apparenza della motivazione, violazione degli artt.81 cod. pen. e 444 cod. proc. pen., nonché erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27779/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCATO SIMONE nato a CASSANO ALLO IONIO il 17/05/1981 avverso la sentenza del 07/01/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI(dato avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Zaccato Simone ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Castrovillari in ordine al reato di cui agli att. 81 cpv cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce mancanza e apparenza della motivazione, violazione degli artt.81 cod. pen. e 444 cod. proc. pen., nonché erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consiglie