Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory grounds and merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Adriss Jawad inadmissible. The appellant challenged a lower court's finding of liability under specific criminal and administrative provisions, arguing for a different legal qualification. The court rejected this because the appeal relied on matters reserved for the trial judge, such as evidence evaluation and fact-finding, which are not subject to review at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.; Art. 364 c.p.: Appeals based on the evaluation of evidence or the reconstruction of facts are inadmissible as they pertain to the exclusive jurisdiction of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADRISS JAWAD nato il 17/05/1996 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Adriss Jawad ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato l'affermazione della sua responsabilità pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile. Esso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha offerto (pp. 5 e 6) una motivazione congrua e corretta in diritto sulle ragioni per le quali ha disatteso l'invocata applicazione della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Motivazione con la quale il ricorrente, peraltro, non si è confrontato, limitandosi a riprodurre profili di doglianza cui la Corte di appello ha già offerto puntuale risposta. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Co