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Ordinanza — n. 27777/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating specific motivation requirements under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27777/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual arguments supporting the claim of insufficient sentencing reduction. Although the appellant alleged a violation of the mandatory one-third reduction rule, the lower court's reasoning was deemed generic and lacked the required detailed justification under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally barred and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely stated without specific argumentation, as the law requires a detailed exposition of the legal and factual elements supporting the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds motivation defect sentencing reduction Italian criminal procedure prova del dolo caso poco grave permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
L'inosservanza del disposto dell'art. 581 lett.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591 lett.
Art. 62-bis cod. pen.
Lamenta vizio di motivazione con riguardo alla mancata riduzione di un terzo della pena come previsto dall'art. 62-bis cod. pen. L'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Kbala Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale cittadino per avere escluso la recidiva e rideterminato in conseguenza la pena, ha confermato la sua penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
art. 62-bis cod. pen
Lamenta vizio di motivazione con riguardo alla mancata riduzione di un terzo della pena come previsto dall'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KBALA MOHAMED CUI 01T2OZA nato il 19/06/1981 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Kbala Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale cittadino per avere escluso la recidiva e rideterminato in conseguenza la pena, ha confermato la sua penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Lamenta vizio di motivazione con riguardo alla mancata riduzione di un terzo della pena come previsto dall'art. 62-bis cod. pen. L'art. 581 lett.

c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Nel caso di specie, l'asserto relativo alla sussistenza di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581 lett.

c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591 lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Deve, inoltre, ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante (nel caso in esame, delle circostanze attenuanti generiche), attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale quella utilizzata nella sentenza impugnata (p. 4: «si reputa congrua»), correttamente parametrata alla concreta gravità del reato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Co